La normativa che disciplina l'attività di intermediazione assicurativa

La disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa è stata completamente riformata in seguito all'emanazione da parte del Consiglio dei Ministri del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, noto come Codice delle Assicurazioni Private, nel cui ambito è stata data attuazione alla direttiva n. 2002/92/CE del 9 dicembre 2002.
L’approvazione del Codice del Assicurazioni Private ha infatti dettato per la prima volta una regolamentazione organica e sistematica di attività assicurativa, prevedendo innanzi tutto la costituzione di un Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) nel quale far confluire le diverse figure professionali e societarie coinvolte nella distribuzione dei prodotti assicurativi, nonché regole comportamentali cui le imprese assicurative e gli intermediari devono conformarsi al fine di garantire una adeguata tutela dell'assicurato.
In particolare, gli articoli inseriti nel Titolo IX del Codice delle Assicurazioni, dettano le condizioni di accesso all’attività di intermediazione assicurativa e le regole per l’esercizio dell’attività medesima.
Le disposizioni attuative del Codice delle Assicurazioni Private sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
Il regolamento prevede che soggetti con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana, per aver accesso all’attività di intermediazione assicurativa, debbano essere iscritti nel Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
A partire dal 28 febbraio 2007, il Registro è disponibile in pubblica consultazione sul sito dell'ISVAP all'indirizzo http://www.isvap.it
Il registro è suddiviso in cinque sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell’art. 109 del decreto 209, gli intermediari come di seguito indicato:
• sezione A: gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione
• sezione B: i mediatori di assicurazione o riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione
• sezione C: i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto alle attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima
• sezione D: le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario, le società d’intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziari, la società Poste Italiane – divisione servizi di bancoposta – autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144
• sezione E: i soggetti addetti all’intermediazione quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a) b) e d), per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera
Come iscriversi alle sezioni del RUI (clicca sui link):
→ A
→ B
→ C
→ E







