RUI - Sezione A - come iscriversi

I nostri corsi Una delle figure professionali autorizzata alla distribuzione dei servizi assicurativi è l’agente di assicurazione, il quale opera con il mandato di una o più compagnie. Il Codice delle Assicurazioni definisce l’agente di assicurazione come l’intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazioni o di riassicurazione (art. 109, c. 2, lett. a
I requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche
Per poter ottenere l’iscrizione nel registro, gli agenti devono:
- aver superato un esame vertente su materie tecniche, giuridiche ed economiche relative all’attività assicurativa
- aver stipulato una polizza di responsabilità civile professionale, che copra anche i rischi relativi alla colpa o all’infedeltà dei collaboratori di cui devono rispondere, con un massimale minimo per sinistro di un milione di euro e con un massimale complessivo per periodo assicurativo di un milione e mezzo di euro.
Inoltre, gli agenti devono possedere i requisiti di onorabilità indicati nell’art. 110 del Codice delle Assicurazioni:
- godere dei diritti civili;
- non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, essendo inteso che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;
- non avere a proprio carico cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
I requisiti per l’iscrizione delle società
Con una innovazione rispetto al passato, il Codice delle Assicurazioni prevede la possibilità dell’iscrizione anche delle stesse società che esercitano l’attività di agente assicurativo.
Queste devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 112 del Codice delle Assicurazioni:
- avere sede in Italia;
- non essere assoggettata a procedura di fallimento o concordato preventivo;
- non avere a proprio carico cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- aver stipulato una polizza di responsabilità civile professionale, che copra anche i rischi relativi alla colpa o all’infedeltà degli esponenti aziendali, dei dipendenti, dei collaboratori o delle altre persone del cui operato deve rispondere, con un massimale minimo per sinistro di un milione di euro e con un massimale complessivo per periodo assicurativo di un milione e mezzo di euro.
La prova d’esame
La prova di idoneità per l’iscrizione al RUI sez. A e B, prevista all’art.9 del Reg. ISVAP n. 5/2006, è sostenuta di norma a Roma e consta di due prove:
- una scritta, articolata in un questionario a risposta multipla;
- una orale, subordinata al superamento della prova scritta.
Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi (60/100) sia nella prova scritta che in quella orale.
Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione all'ISVAP, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.
L’aggiornamento professionale
Il regolamento ISVAP 5/2006, oltre a prevedere il superamento di una prova di idoneità al momento dell’iscrizione, stabilisce inoltre l’obbligo di aggiornamento professionale periodico (art. 38).
Ogni anno gli agenti devono infatti partecipare a corsi di formazione della durata complessiva minima di 30 ore, di cui almeno 15 in aula e le restanti con tecniche di formazione a distanza.
Detti corsi devono essere tenuti da docenti specializzati esperti nella materia assicurativa e si concludono con un test finale, al superamento del quale viene rilasciato un attestato.
L’aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro; in ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell’evoluzione della normativa di riferimento.
IRSA realizza i corsi di preparazione all’esame sezione A e sezione B del RUI e corsi di aggiornamento professionale per gli iscritti alle sezioni A e B.





