Come iscriversi al RUI

Sezione A
Una delle figure professionali autorizzata alla distribuzione dei servizi assicurativi è l’agente di assicurazione, il quale opera con il mandato di una o più compagnie. Il Codice delle Assicurazioni definisce l’agente di assicurazione come l’intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazioni o di riassicurazione (art. 109, c. 2, lett. a)
I requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche
Per poter ottenere l’iscrizione nel registro, gli agenti devono:
• aver superato un esame – i corsi IRSA per la preparazione: RUI MIX e RUI OnLine – che verte su materie tecniche, giuridiche ed economiche relative all’attività assicurativa
• aver stipulato una polizza di responsabilità civile professionale, che copra anche i rischi relativi alla colpa o all’infedeltà dei collaboratori di cui devono rispondere, con un massimale minimo per sinistro di un milione di euro e con un massimale complessivo per periodo assicurativo di un milione e mezzo di euro.
Inoltre, gli agenti devono possedere i requisiti di onorabilità indicati nell’art. 110 del Codice delle Assicurazioni:
– godere dei diritti civili;
– non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
– non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, essendo inteso che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;
– non avere a proprio carico cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
– non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
I requisiti per l’iscrizione delle società
Con una innovazione rispetto al passato, il Codice delle Assicurazioni prevede la possibilità dell’iscrizione anche delle stesse società che esercitano l’attività di agente assicurativo.
Queste devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 112 del Codice delle Assicurazioni:
– avere sede in Italia;
– non essere assoggettata a procedura di fallimento o concordato preventivo;
– non avere a proprio carico cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
– aver stipulato una polizza di responsabilità civile professionale, che copra anche i rischi relativi alla colpa o all’infedeltà degli esponenti aziendali, dei dipendenti, dei collaboratori o delle altre persone del cui operato deve rispondere, con un massimale minimo per sinistro di un milione di euro e con un massimale complessivo per periodo assicurativo di un milione e mezzo di euro.
Inoltre, la società deve aver affidato la responsabilità dell’attività agenziale ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione degli agenti di assicurazione. Il requisito dell’iscrizione nel Registro è richiesto anche alla persone del legale rappresentante e, se nominati, dell’amministratore delegato e del direttore generale.
La prova d’esame
La prova di idoneità per l’iscrizione al RUI sez. A e B, prevista all’art. 9 del Reg. ISVAP n. 5/2006, è sostenuta di norma a Roma e consta di due prove:
• una scritta, articolata in un questionario a risposta multipla;
• una orale, subordinata al superamento della prova scritta.
Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi (60/100) sia nella prova scritta che in quella orale.
Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione all'ISVAP, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.
L’aggiornamento professionale
Il regolamento ISVAP 5/2006, oltre a prevedere il superamento di una prova di idoneità al momento dell’iscrizione, stabilisce inoltre l’obbligo di aggiornamento professionale periodico (art. 38).
Ogni anno gli agenti devono infatti partecipare a corsi di formazione della durata complessiva minima di 30 ore, di cui almeno 15 in aula – i corsi IRSA di Aggiornamento Professionale – e le restanti con tecniche di formazione a distanza – i WBT IRSA –.
Detti corsi devono essere tenuti da docenti specializzati esperti nella materia assicurativa e si concludono con un test finale, al superamento del quale viene rilasciato un attestato.
L’aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro; in ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell’evoluzione della normativa di riferimento.
Nella sezione B del RUI devono essere iscritte le persone fisiche e le società che svolgono l'attività di mediatore di assicurazione o broker.
Il Codice delle Assicurazioni definisce il mediatore di assicurazione o broker come l’intermediario che agisce su incarico dell’assicurando e senza poteri di rappresentanza dell’impresa di assicurazione (art. 109, c. 2, lett. b)
I requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche
Per poter ottenere l’iscrizione nel Registro, i broker devono
• aver superato un esame – i corsi IRSA per la preparazione: RUI MIX e RUI OnLine – che verte su materie tecniche, giuridiche ed economiche relative all’attività assicurativa
• aver stipulato una polizza di responsabilità civile professionale, che copra anche i rischi relativi alla colpa o all’infedeltà dei collaboratori di cui devono rispondere, con un massimale minimo per sinistro di un milione di euro e con un massimale complessivo per periodo assicurativo di un milione e mezzo di euro.
• aderire ad un Fondo di garanzia, costituito presso la CONSAP S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, per risarcire gli eventuali danni arrecati agli assicurati e alle imprese assicuratrici.
Inoltre, i broker devono possedere i requisiti di onorabilità indicati nell’art. 110 del Codice delle Assicurazioni:
– godere dei diritti civili;
– non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
– non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, essendo inteso che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;
– non avere a proprio carico cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
– non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
I requisiti per l’iscrizione delle società
Le società che esercitano l’attività di mediazione assicurativa devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– avere sede in Italia;
– non essere assoggettata a procedura di fallimento o concordato preventivo;
– non avere a proprio carico cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
– aver stipulato una polizza di responsabilità civile professionale, che copra anche i rischi relativi alla colpa o all’infedeltà degli esponenti aziendali, dei dipendenti, dei collaboratori o delle altre persone del cui operato deve rispondere, con un massimale minimo per sinistro di un milione di euro e con un massimale complessivo per periodo assicurativo di un milione e mezzo di euro.
Inoltre, la società deve aver affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione dei broker. Il requisito dell’iscrizione nel Registro è richiesto anche alla persone del legale rappresentante e, se nominati, dell’amministratore delegato e del direttore generale.
La prova d’esame
La prova di idoneità per l’iscrizione al RUI sez. A e B, prevista all’art. 9 del Reg. ISVAP n. 5/2006, è sostenuta di norma a Roma e consta di due prove:
• una scritta, articolata in un questionario a risposta multipla;
• una orale, subordinata al superamento della prova scritta.
Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi (60/100) sia nella prova scritta che in quella orale.
Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione all'ISVAP, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.
L’aggiornamento professionale
Il regolamento ISVAP 5/2006, oltre a prevedere il superamento di una prova di idoneità al momento dell’iscrizione, stabilisce inoltre l’obbligo di aggiornamento professionale periodico (art. 38).
Ogni anno i broker devono infatti partecipare a corsi di formazione della durata complessiva minima di 30 ore, di cui almeno 15 in aula – i corsi IRSA di Aggiornamento Professionale – e le restanti con tecniche di formazione a distanza – i WBT IRSA –.
Detti corsi devono essere tenuti da docenti specializzati esperti nella materia assicurativa e si concludono con un test finale, al superamento del quale viene rilasciato un attestato.
L’aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro; in ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell’evoluzione della normativa di riferimento.
In questa sezione del Registro confluiscono i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediari opera.
Gli agenti, i broker, le banche, le SIM e gli altri intermediari indicati nella sezione D del RUI provvedono all’iscrizione nella sezione E del registro dei loro incaricati addetti all’intermediazione che operano al di fuori dei locali dell’intermediario stesso. Questo significa che è loro onere individuare chi all’interno della propria struttura svolge attività di intermediazione all’esterno e provvedere direttamente all’iscrizione.
Per poter richiedere l’iscrizione, gli intermediari e le imprese assicurative devono preventivamente accertare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti di cui si avvalgono per effettuare l’attività di intermediazione.
I requisiti di onorabilità
L’art. 111 del Codice delle assicurazioni stabilisce che i requisiti di onorabilità dei soggetti iscritti nella sezione E del registro sono gli stessi previsti per gli agenti ed i broker.
I requisiti di professionalità
Il Codice delle Assicurazioni non prevede per i soggetti iscritti nella sezione E del RUI uno specifico esame per accertare la professionalità degli operatori, ma impone che essi siano in possesso di “cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza di corsi di formazione professionale” (art. 111, c. 4)
Il Codice non stabilisce invece la durata ed il contenuto della formazione professionale che i collaboratori degli intermediari devono svolgere per poter essere iscritti al registro.
Di ciò si fa carico il Reg. ISVAP n.5/2006 (art. 21), il quale stabilisce, in particolare, che la formazione professionale dei collaboratori degli intermediari che svolgono l’attività di intermediazione:
• consiste nella partecipazione a corsi della durata minima di 60 ore, di cui almeno 30 in aula – il corso IRSA: RUI Sez . E – e le restanti con tecniche di formazione a distanza – i WBT IRSA –, mentre le restanti ore possono anche essere erogate mediante tecniche di formazione a distanza;
• ha per contenuto le nozioni tecniche e normative della materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione, alle norme a tutela della clientela ed alle caratteristiche tecnico/giuridiche dei prodotti che saranno effettivamente distribuiti. Nel caso in cui il collaboratore provvederà anche al collocamento di forme pensionistiche complementari, l’oggetto del corso deve essere integrato con nozioni specifiche relative alle norme della previdenza complementare;
• deve essere erogata da formatori specializzati;
• si conclude con un test finale, al cui superamento viene rilasciato un attestato.
L’aggiornamento professionale
Ai sensi dell’art. 38 del Reg. ISVAP 5/2006, i collaboratori devono partecipare annualmente a corsi di formazione di aggiornamento, delle durata complessiva minima di 30 ore, di cui almeno 15 in aula – i corsi IRSA di Aggiornamento Professionale – e le restanti con tecniche di formazione a distanza – i WBT IRSA –
Detti corsi devono essere tenuti da docenti specializzati esperti nella materia assicurativa e si concludono con un test finale, al superamento del quale viene rilasciato un attestato.
L’aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro; in ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell’evoluzione della normativa di riferimento.
In questa sezione del Registro confluiscono i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima.
Per poter richiedere l’iscrizione, le imprese assicurative devono preventivamente accertare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei produttori di cui si avvalgono per effettuare l’attività di intermediazione.
I requisiti di onorabilità
L’art. 111 del Codice delle assicurazioni stabilisce che i requisiti di onorabilità dei soggetti iscritti nella sezione C del registro sono gli stessi previsti per gli agenti ed i broker.
I requisiti di professionalità
Il Codice delle Assicurazioni non prevede per i soggetti iscritti nella sezione C del RUI uno specifico esame per accertare la professionalità degli operatori, ma impone che essi abbiano conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta (art. 111, c. 2)
Il Codice non stabilisce invece la durata ed il contenuto della formazione professionale che i collaboratori degli intermediari devono svolgere per poter essere iscritti al registro.
Di ciò si fa carico il Reg. ISVAP n. 5/2006 (art. 17), il quale stabilisce, in particolare, che la formazione professionale dei produttori diretti delle imprese di assicurazione:
• consiste nella partecipazione a corsi della durata minima di 60 ore, di cui almeno 30 in aula, mentre le restanti ore possono anche essere erogate mediante tecniche di formazione a distanza;
• ha per contenuto le nozioni tecniche e normative della materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione, alle norme a tutela della clientela ed alle caratteristiche tecnico/giuridiche dei prodotti che saranno effettivamente distribuiti. Nel caso in cui il collaboratore provvederà anche al collocamento di forme pensionistiche complementari, l’oggetto del corso deve essere integrato con nozioni specifiche relative alle norme della previdenza complementare;
• deve essere erogata da formatori specializzati;
• si conclude con un test finale, al cui superamento viene rilasciato un attestato.
L’aggiornamento professionale
Ai sensi dell’art. 38 del Reg. ISVAP 5/2006, i produttori diretti devono partecipare annualmente a corsi di formazione di aggiornamento, delle durata complessiva minima di 30 ore, di cui almeno 15 in aula, organizzati a cura delle imprese per cui tali soggetti operano.
Detti corsi devono essere tenuti da docenti specializzati esperti nella materia assicurativa e si concludono con un test finale, al superamento del quale viene rilasciato un attestato.
L’aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro; in ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell’evoluzione della normativa di riferimento.







