Accesso Riservato

 
 

La responsabilità per il danno ambientale

Il sistema legislativo italiano è carente per quanto riguarda la responsabilità per i danni connessi all'ambiente.
Il danno all'ambiente viene definito dalla legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente. L'art. 18 della legge, tuttora oggetto di forti dubbi interpretativi, sembra fondarsi sulla responsabilità per colpa, poiché stabilisce che "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente...."
Questo presuppone una condotta caratterizzata da dolo o colpa e quindi la necessità di accertare, in caso di danno, la condotta lesiva di una norma o della usuale diligenza.
In campo comunitario si sono consolidati alcuni principi stabiliti dall'art. 130 R dell'Atto unico europeo e dal trattato di Maastricht del febbraio 1992, e precisamente:
  • principio di precauzione e prevenzione,
  • principio di correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente,
  • principio per cui "chi inquina paga".
Da questi principi emerge invece un concetto di responsabilità oggettiva, secondo il quale la responsabilità del danno prescinde dalla colpa o dal dolo ma è attribuibile ad un soggetto per il solo fatto che questo esercita una data attività. Il regime di responsabilità oggettiva rispetta in misura maggiore il principio di prevenzione, in quanto il danneggiante verrà chiamato a risarcire i danni tutte le volte in cui si verificherà un incidente.